Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37) le parole “Per i fini di cui al comma 1,” sono sostituite dalle parole “Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire interventi destinati esclusivamente e permanentemente alle imprese agricole dell’Emilia-Romagna,”.

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997 è sostituito dal seguente:

“4. Per poter beneficiare dell’intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) devono prevedere nello statuto che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1.”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997 dopo la parola “garanzia” sono aggiunte le parole “che non può essere inferiore a cento.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia ‐Romagna.

Bologna, 3 giugno 2019 STEFANO BONACCINI